(massima n. 1)
Il vincolo pertinenziale non può dipendere solo dalla relazione di servizio esistente di fatto tra i due beni, essendo necessario anche che vi sia un valido atto di destinazione del soggetto legittimato (art. 817 c.c.); ne consegue che il pavimento in vetrocemento di una galleria condominiale deve considerarsi in proprietà comune a tutti i condomini dell'edificio anche se fornisce luce al piano interrato dell'edificio medesimo quando non vi sia un titolo specifico che, sottraendolo alla proprietà comune prevista dall'art. 1117 c.c., valga a costituire il vincolo pertinenziale a vantaggio esclusivo dell'unità abitativa sottostante la galleria.