(massima n. 1)
In tema di condominio, la collocazione delle tubazioni di un impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti dell'edificio all'interno delle mura di uno di essi comporta, in virtł del rapporto di accessorietą necessaria fra beni di proprietą esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, l'instaurazione di un rapporto di comproprietą tra i condomini titolari delle unitą immobiliari servite dall'impianto, in virtł del quale il titolare dell'appartamento in cui le tubazioni sono collocate, pur non subendo limitazioni nel suo autonomo ed esclusivo godimento, ha l'obbligo di consentirne e conservarne la destinazione al servizio comune, configurandosi l'impedimento all'utilizzazione del servizio da parte degli altri comproprietari come un uso illegittimo dei poteri a lui spettanti in qualitą di comproprietario. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui il titolare dell'appartamento in cui erano collocate le tubazioni aveva chiuso la saracinesca dell'impianto).