(massima n. 1)
Per la comproprietà dei condomini sull'appartamento destinato ad alloggio del portiereoccorre o che esso sia contemplato tra le parti comuni nei trasferimenti delle singole unità abitative o che, per la stabilità di tale destinazione e per le caratteristiche strutturali e funzionali dell'appartamento, questo costituisca pertinenza del fabbricato.