(massima n. 1)
In tema di condominio, la trasformazione in tutto o in parte di un bene comune (nella specie, locali destinati a portineria ed alloggio del portiere) in bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini può essere validamente deliberata — in mancanza di un valido titolo contrario alla presunzione di titolarità condominiale ex art. 1117 c.c. — soltanto all'unanimità, ossia mediante una decisione che, nella sostanza, assuma valore contrattuale.