(massima n. 1)
Le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ai sensi del previgente art. 282 c.p.c., che, in conseguenza della riforma di detta sentenza da parte del giudice d'appello, debbono essere restituite costituiscono debito di valuta, sicché trova applicazione il principio nominalistico in base al quale l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo oltre agli interessi legali il diritto al risarcimento del «maggior danno», ai sensi dell'art. 1224 comma secondo c.c. Detto risarcimento non può, peraltro, essere chiesto allo stesso giudice d'appello, ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione.