(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, cui è improntato anche il rito locatizio, l'appello è proponibile prima del deposito della sentenza soltanto nell'ipotesi eccezionale di esecuzione iniziata in base al dispositivo, al solo scopo di investire il giudice del gravame della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione; ne consegue che è inammissibile l'appello proposto anteriormente al deposito della sentenza in difetto d'inizio di esecuzione della medesima in virtù del solo dispositivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto a seguito della sola notificazione del precetto di rilascio, in quanto l'esecuzione per consegna e rilascio ha inizio non con la notifica del precetto ma solo con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove devono compiersi gli atti esecutivi).