(massima n. 1)
La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di «gravi motivi» è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello dagli articoli 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto d'immobili, per la sospensione dell'esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l'esistenza di un «grave e irreparabile danno» ovvero di un «gravissimo danno».