(massima n. 1)
L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., con la quale venga accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ha carattere provvisorio e cautelare e, pertanto, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali dalla quale č destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente inidoneitā ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.