(massima n. 1)
Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (cosģ come quelle costitutive) non hanno l'idoneitą, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.