(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 282 c.p.c., cosģ come novellato dall'art. 33 della L. 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell'art. 669 septies, terzo comma, c.p.c. (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutivitą del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.