(massima n. 1)
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilitā di sospensione di quest'ultimo giudizio č quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, c.p.c. (che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur), restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio č unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva č sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.