(massima n. 1)
Negli edifici in condominio, a differenza del solaio divisorio tra due piani dell'edificio, in proprietą comune ai due rispettivi proprietari, il solaio del piano terreno sottostante al relativo pavimento, costruito a livello della superficie di campagna, in quanto parte integrante del solo piano terreno, appartiene in proprietą esclusiva al proprietario del piano, alla stessa stregua del pavimento. Ne consegue che in caso di vizio costruttivo del solaio, rivelatosi inidoneo a svolgere autonomamente la funzione di sostenere l'unitą immobiliare, la responsabilitą per i danni che ne siano derivati alle singole proprietą individuali deve ascriversi al proprietario del piano, con esclusione di ogni responsabilitą del condominio.