(massima n. 1)
La mera circostanza che il costruttore di un fabbricato condominiale, il quale, prima di vendere i singoli alloggi, nel destinare delle aree a parcheggio ai sensi e nel vigore dell'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, se ne sia riservato la proprietā, come il fatto che i successivi atti di vendita non contengano espressa menzione del trasferimento anche della comproprietā delle aree medesime, non č sufficiente a superare la presunzione di inclusione delle dette aree fra beni comuni, posta dall'art. 1117 c.c.