(massima n. 1)
Il giudice del merito, indipendentemente dalla richiesta delle parti, ha facoltą di emettere una pronuncia non definitiva, quando ritenga di poter decidere, in base alle prove raccolte, soltanto alcune delle questioni a lui sottoposte, riservando ad una successiva pronuncia, da emanare a seguito dell'espletamento di ulteriori atti istruttori, la decisione definitiva sui restanti capi della domanda.