(massima n. 1)
L'art. 41 sexies, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 18, della L. 6 agosto 1967, n. 765 (cosiddetta legge ponte) nel prescrivere che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi di parcheggio, pone un vincolo pubblicistico di destinazione di dette aree al servizio delle unitā abitative dei condomini che si traduce in un diritto reale di uso dell'area di parcheggio a favore degli stessi; tale regime, che č rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26, ultimo comma, stabilisce che gli spazi anzidetti costituiscono pertinenze, non comporta, peraltro, che le aree di parcheggio, fermo restando il vincolo di destinazione, rientrino fra le parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 c.c., né che il loro godimento da parte del proprietario dell'unitā abitativa debba essere gratuito, ove le dette aree siano rimaste di proprietā del costruttore o di un terzo.