(massima n. 1)
Ai fini dell'operatività dell'istituto della riserva di impugnazione, una sentenza può considerarsi non definitiva, non già in base alla qualificazione attribuitale dal giudice a quo o alla circostanza che questi abbia rimesso a successiva sentenza la pronuncia sulle spese processuali, bensì tenendo conto dell'effettivo contenuto della decisione, con la conseguenza che la natura non definitiva va riconosciuta quante volte la sentenza non conclude l'intera controversia, esaurendo il potere giurisdizionale del giudice adito nei confronti delle parti in contesa, ma statuisca soltanto su questioni pregiudiziali o su alcune domande o su alcuni capi dell'unica domanda o, infine, sull'an, rinviando alla pronuncia definitiva la decisione delle altre domande o degli altri capi ovvero la liquidazione del quantum.