(massima n. 1)
Il processo in cui si succedano una decisione parziale e una decisione definitiva non dà luogo a una progressione, in virtù della quale a una prima risposta giurisdizionale provvisoria segua una risposta definitiva, che la prima sia in grado di infirmare. La prima sentenza è detta non definitiva solo perché non esaurisce l'oggetto del contendere, decidendo solo una parte delle questioni controverse in causa: ma nell'ambito di tali questioni è decisione piena, non sommaria o provvisoria. Salvo che il giudice istruttore non abbia fatto uso del potere di rimettere le parti al collegio su una questione pregiudiziale o preliminare di merito, vale il principio per cui il collegio deve decidere su tutte le domande ed eccezioni, definendo il giudizio. La scelta di emettere una decisione non definitiva è affidata alla discrezionalità del collegio stesso, ma presuppone che il giudice istruttore gli abbia rimesso la decisione sull'intera causa, e in rapporto all'intera causa le parti debbono in ogni caso formulare le conclusioni.