(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, l'art. 1117 c.c. individua beni, tra i quali ricomprende i cortili, che sono oggetto di proprietą comune per loro natura o destinazione, salvi la vindicatio ex titulo, ovvero l'accertamento della destinazione particolare del bene al servizio di una o pił determinate unitą immobiliari. Pertanto, non č necessario, ai fini del riconoscimento della proprietą collettiva sul cortile, la dimostrazione della utilitą specifica che da esso tragga ciascuna delle unitą dell'edificio, dovendo, al contrario, essere dimostrata la destinazione particolare del bene di cui si tratta al servizio di alcune soltanto delle unitą al fine di escludere il diritto di tutti i proprietari sul bene stesso. Né č sufficiente, a tale scopo, il rilievo della mancata fruizione, da parte delle unitą immobiliari prive di affaccio sul cortile, delle specifiche utilitą di presa d'aria e luce o di accesso, non esaurendo dette utilitą le potenzialitą di sfruttamento del cortile, attinenti, tra l'altro, al parcheggio di veicoli o al deposito temporaneo di materiali durante i lavori di manutenzione delle singole unitą.