(massima n. 1)
La parte costituita in giudizio può proporre domanda di garanzia nei confronti di un'altra parte, anch'essa costituita, mediante la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., non essendo necessario, perché sia rispettato il principio del contraddittorio, la notificazione di un atto di citazione, atteso che la comunicazione della comparsa è idonea a consentire al destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese.