(massima n. 1)
I pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, sono per presunzione di legge — salvo diverso titolo — comuni tra tutti i condomini. Essi non possono essere, quindi, incorporati nell'appartamento di proprietà esclusiva del singolo condomino, in quanto tale incorporazione costituisce un'alterazione della destinazione della cosa comune ed un'utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini.