(massima n. 1)
Quando il testamento olografo risulti redatto in pił fogli separati, occorre, perché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto configurarsi un tale tipo di collegamento fra una busta ed un cartoncino in essa contenuto).