(massima n. 1)
Con riguardo al fallimento di una società di persone ed al fallimento dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 L. fall.), la curatela del fallimento sociale non è passivamente legittimata rispetto alle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio (nella specie, trattavasi di domanda della moglie del socio che, in relazione all'avocazione alla massa fallimentare ex art. 70 L. fall. di alcuni immobili a lei intestati, ne chiedeva la restituzione sostenendo di averli acquistati con denaro proprio), costituendo il fallimento sociale e quello personale due procedure autonome, le cui masse passive non sono necessariamente coincidenti, atteso che nel fallimento personale concorrono creditori sociali e personali che determinano un'unica massa passiva. Né la connessione che collega le due procedure comporta situazioni di litisconsorzio necessario, poiché tale connessione altro non è che il riflesso, sul piano dell'esecuzione, della solidarietà passiva tra società di persone e soci illimitatamente responsabili.