(massima n. 1)
Per vincere la presunzione muciana, invocata in relazione ad una molteplicità di acquisti immobiliari, ancorché compiuti per rilevanti valori nell'arco di anni, il coniuge del fallito deve, ai sensi dell'art. 70, comma primo, L. fall., dimostrare specificamente, sia pure con qualsiasi mezzo, che ciascun singolo acquisto venne compiuto con denaro suo, mentre non è idonea a vincere la detta presunzione una prova che abbia ad oggetto la mera disponibilità di somme di denaro e così indistintamente un insieme di operazioni immobiliari compiute o gruppi di esse.