(massima n. 1)
La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., nel nuovo testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non si estende all'attivitą assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciņ, non č operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni» configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie gią verificatesi per le parti originarie.