(massima n. 1)
Nella revocatoria fallimentare l'inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte del negozio contro l'altra e prescinde dalle situazioni di validità ed efficacia del rapporto tra le parti originarie (salvo che l'atto, per nullità e inefficacia, non comporti alcuna modificazione della situazione giuridica del disponente); la medesima opera, bensì, nei confronti dei terzi estranei al rapporto, i quali non sono aventi causa dei contraenti ed esercitano un diritto loro conferito dalla legge autonomamente in virtù della loro posizione di creditori insoddisfatti; conseguentemente la disciplina dei contratti agrari non interferisce con il campo di azione della revocatoria e non incide su di essa né sul piano della competenza né sul piano dei presupposti della inefficacia rispetto ai terzi.