(massima n. 1)
Nel caso di assoggettamento dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata, alla quale sia seguita l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il pagamento dei debiti preesistenti alla data del decreto di ammissione alla prima procedura per scoperto di conto corrente bancario - contratto che non è sciolto dall'apertura di detta procedura concorsuale, non essendo a questa applicabile l'art. 72, l. fall. - non può costituire oggetto di azione revocatoria fallimentare (art. 67, l. fall.), in quanto detto pagamento deve ritenersi inefficace nei confronti della massa dei creditori, in virtù dei principi ricavabili dall'art. 188, l. fall., nel caso in cui sia effettuato nel corso della prima procedura, e, in forza dell'art. 44, l. fall., applicabile ex art. 1, D.L. n. 26 del 1979, e degli artt. 200 e 201, l. fall., qualora avvenga nel corso della seconda procedura. (Nell'enunciare siffatto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, a fronte della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia delle rimesse aventi carattere solutorio effettuate nel corso della seconda procedura, aveva limitato il proprio esame alle rimesse anteriori all'apertura della procedura, ritenendole peraltro revocabili ex art. 67, l. fall., anziché inefficaci).