(massima n. 1)
La sopravvenuta chiusura del fallimento comporta la cessazione della materia del contendere in ordine all'azione revocatoria ordinaria, esperita dal curatore ai sensi dell'art. 66 legge fall., la quale, non diversamente dalla revocatoria fallimentare, è destinata a produrre effetti non già solo a beneficio di singoli creditori, bensì indistintamente a vantaggio di tutti i creditori ammessi al concorso, con il corollario che il bene del quale il debitore si sia disfatto con l'atto oggetto di revoca è destinato ad essere appreso dalla curatela per poter essere poi sottoposto a vendita forzata nell'interesse della massa; il che non può accadere una volta che la procedura concorsuale si sia definitivamente conclusa (non rilevando, ovviamente, l'eventualità del tutto ipotetica di una successiva riapertura in presenza di una delle condizioni prevedute dall'art. 121 legge fall.), atteso che la chiusura del fallimento comporta la decadenza del curatore dalla sua funzione (art. 120, comma primo, legge fall.) e quindi non solo ne mina alla radice la legittimazione a stare in giudizio nell'interesse dei creditori del fallito (i quali riacquistano il libero esercizio delle azioni individualmente loro spettanti: art. 120 cit., comma secondo), ma impedisce anche ogni prospettiva di apprensione e di messa in vendita, da parte del medesimo curatore, del bene oggetto dell'azione revocatoria.