(massima n. 1)
Nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, se non rileva — come in genere nella revocatoria ordinaria — una mera diminuzione della garanzia patrimoniale, ove non ne consegua un'insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare i creditori, rileva, tuttavia, ogni aggravamento della insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia predetta. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la decisione dei giudici di merito di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria relativa alla cessione di un credito destinata all'estinzione di debiti del cedente, poi fallito, verso il cessionario).