(massima n. 1)
L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, l. fall., e l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, l. fall., benché siano entrambe dirette a tutelare i creditori nei confronti di atti di disposizioni pregiudizievoli delle loro ragioni, si differenziano quanto alla disciplina dei presupposti soggettivi, del regime probatorio e della legittimazione al suo esercizio, poiché la prima può essere proposta anche anteriormente alla apertura della procedura concorsuale, che segna soltanto il momento dal quale la legittimazione ad esercitarla ed a proseguirla spetta esclusivamente al curatore fallimentare, mentre la seconda può essere invece esperita soltanto in virtù ed a seguito della dichiarazione di fallimento; pertanto, è manifestamente infondata l'eccezione di illeggitimità costituzionale dell'art. 66, l. fall., nell'interpretazione secondo la quale il termine di prescrizione di detta azione decorre dalla data di compimento dell'atto impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le fattispecie poste in comparazione sono diverse e la differente disciplina delle due azioni neppure vulnera il diritto di difesa dei creditori, poiché questi sono legittimati ad esercitare la azione revocatoria ordinaria anteriormente all'apertura della procedura concorsuale.