(massima n. 1)
La costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa a mezzo di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 L. fall.