(massima n. 1)
Qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione all'esercizio dell'azione spetta al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, senza che sia esclusa tuttavia la possibilitą del creditore individuale di proseguire il giudizio, ben potendo le due azioni concorrere, restando il creditore legittimato a proseguire la sua azione raccordandola, eventualmente, a quella della massa. (Nella specie il curatore del fallimento, costituendosi in appello, aveva chiesto, oltre che la conferma della impugnata sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria proposta contro il debitore, anche l'estensione della inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti della massa fallimentare. La S.C. in applicazione del principio di cui sopra ha ritenuto compatibile con essa la domanda del creditore, che tendeva alla revoca dell'atto impugnato per ottenere la soddisfazione del proprio credito).