(massima n. 1)
L'inosservanza di forme degli atti processuali non importa pronuncia di nullitā se la nullitā non č comminata dalla legge, salvo che tale inosservanza non impedisca il raggiungimento dello scopo; non possono pertanto essere dichiarate nulle le deposizioni testimoniali raccolte dal giudice senza la preventiva ammonizione ed anche senza il previo giuramento.