(massima n. 1)
L'escussione di un teste che abbia assistito alle deposizioni dei testimoni precedentemente sentiti, in violazione del disposto dell'art. 251, primo comma, c.p.c. — secondo cui i testimoni sono esaminati separatamente — non comporta la nullità della prova, atteso che l'inosservanza di tale disposizione rileva solo ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste (riservata al giudice del merito) e non attiene alla sussistenza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.