(massima n. 1)
La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 c.p.c. non comporta, in difetto di una espressa comminatoria di legge, la nullitą della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui č destinato.