(massima n. 1)
Il sottottetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva l'esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria, e, quindi, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.). In quest'ultima ipotesi l'appartenenza va determinata in base al titolo, e, in sua mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio, essenziali per la sua esistenza (tetto, muri maestri, suolo ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. è applicabile solo quando il sottotetto risulti in concreto, per le caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune, o all'esercizio di un servizio d'interesse comune.