(massima n. 2)
Non sussiste incapacità del fallito a testimoniare nel giudizio di revocatoria fallimentare, non essendo egli titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che lo abiliti a partecipare al giudizio stesso (art. 246 c.p.c.), né rientrando, in difetto di espressa previsione normativa, la incapacità a testimoniare tra quelle personali ex artt. 50 e 142 legge fall., né, infine, trovando la testimonianza del fallito alcun impedimento negli artt. 43 e 118 legge cit.