(massima n. 1)
II «sottotetto» di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 c.c., non costituisce in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo oggetto di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione isolante protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano pił elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa.