(massima n. 1)
Al tetto posto a copertura delle autorimesse esterne all'edificio condominiale svolgente, nella sua struttura unitaria ed omogenea, una funzione di riparo e di protezione delle unitā sottostanti, ciascuna delle quali costituisce pertinenza della proprietā esclusiva dei singoli condomini č applicabile la presunzione di comunione stabilita dall'art. 1117, n. 1, c.c. con la conseguenza che esso costituisce, al pari del tetto dell'edificio condominiale, oggetto di proprietā comune e che l'amministratore del condominio č legittimato ad esercitare le azioni che lo concernono. (Nella specie, condanna del costruttore al rifacimento della impermeabilizzazione o al rimborso per eseguirla direttamente).