(massima n. 1)
Con riferimento al modo di deduzione della prova per testi nel rito del lavoro, trova applicazione il disposto dell'art. 244 c.p.c. cui implicitamente rinvia l'art. 414, n. 5, c.p.c. col fatto di prescrivere l'indicazione, già in ricorso, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. Pertanto, se il ricorrente non indica, nell'atto introduttivo del giudizio, i testi da escutere, il giudice adito, in applicazione dell'art. 244, ultimo comma, citato, può assegnargli — sempre che lo stesso ne faccia richiesta — un termine perentorio per formulare (od integrare) tale indicazione, ma — se manca un'istanza del ricorrente in tal senso — legittimamente dichiara inammissibile la prova irritualmente dedotta.