(massima n. 1)
L'obbligo della specificazione dei fatti dedotti a prova in articoli separati sui quali i testimoni debbono essere sentiti sussiste anche per il rito del lavoro nel quale il disposto dell'art. 244 c.p.c., avente portata generale, si combina con quello dell'art. 416 nel senso che la mancata osservanza dell'obbligo suddetto comporta altresė violazione di tale ultima norma, nella parte in cui impone che i mezzi di prova siano dedotti Ģspecificamenteģ, e determina la decadenza della prova stessa, salvo che il giudice non ritenga di invitare la parte a meglio formularla o di provvedervi d'ufficio avvalendosi dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., il cui mancato esercizio non č censurabile in sede di legittimitā.