(massima n. 1)
In materia di prova testimoniale, il potere del giudice di dichiarare inammissibile una prova irritualmente dedotta, in luogo di assegnare alla parte un termine perentorio per formulare od integrare le indicazioni volute dalla legge (art. 244 c.p.c.), presuppone che la parte non abbia già provveduto di sua iniziativa a tali integrazioni, sicché, ove il giudice di primo grado non abbia dichiarato inammissibile una prova testimoniale dedotta senza l'indicazione dei testi, non può il giudice d'appello pronunziare siffatta declaratoria dopo che questa indicazione sia stata fatta dalla parte, sia pure soltanto durante il giudizio di appello.