(massima n. 1)
Anche nell'assetto normativo processuale conseguente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (e successive modif.), improntato oltretutto ad un sistema delle preclusioni istruttorie ancor pił rigido rispetto al regime processuale precedente, č inammissibile in appello (salvo il ricorso al rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c., qualora ne sussistano le condizioni), per il principio dell'infrazionabilitą e della contestualitą che la caratterizzano, la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella gią dedotta ed assunta in primo grado, e cioč a determinare, attraverso nuove modalitą e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze gią provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo.