(massima n. 1)
Le nullitą concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullitą stesse), intendendosi per «istanza», ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni avanti al giudice di primo grado.