(massima n. 1)
I vizi attinenti alla deduzione, alla tempestivitą, alla ammissione e all'assunzione della prova testimoniale, in quanto concernenti materia affidata alla disponibilitą delle parti, sono relativi e quindi sanabili per acquiescenza della parte a vantaggio della quale la stessa si sia svolta. Pertanto, quando l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione di detta parte che ha assistito all'escussione, la nullitą, ove esistente, deve considerarsi sanata.