(massima n. 1)
La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltą meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimitą, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non č pił contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attivitą non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente.