(massima n. 2)
La prova testimoniale e la produzione di verbali di altri giudizi nei quali siano contenute deposizioni testimoniali costituiscono due prove diverse: la prima č una prova orale, la seconda č una prova documentale atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne consegue che, nel procedimento civile anteriore alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, la parte - sebbene decaduta dalla prova testimoniale - conserva integra la facoltā di produrre i verbali di causa di un altro giudizio, contenenti le deposizioni delle persone che intendeva far escutere come testimoni.