(massima n. 1)
Dovendosi, ai fini della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., considerare come suolo su cui poggia l'edificio la superficie sulla quale č collocato il pavimento del piano terra, per il combinato disposto di detta norma e dell'art. 840 dello stesso codice devono ritenersi di proprietą comune, indipendentemente dalla loro attuale destinazione a servizi di interesse collettivo o dalla possibilitą di siffatta utilizzazione, ed in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietą esclusiva a singoli condomini, i vani e gli spazi, posti tra i muri perimetrali del fabbricato condominiale, sottostanti al piano terreno o, nel caso di vani di pianterreno ad altezza diversa tra loro, sottostanti ai singoli vani a piano terra (e non gią, in questa seconda ipotesi, solo lo spazio sottostante al vano dell'edificio posto a quota pił bassa).