(massima n. 1)
Per «suolo su cui sorge l'edificio», con riferimento al quale l'art. 1117 n. 1 c.c. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quell'area dove sono infisse le fondazioni e che si trova sotto il piano cantinato più basso. Ne consegue che i vani ubicati sopra il «suolo», nel senso indicato, ancorché sotto il livello del circostante piano di campagna, possono presumersi comuni non in forza dell'estensibilità al sottosuolo della disciplina relativa al suolo, ma solo se ed in quanto risultino obiettivamente destinati all'uso ed al godimento comune, secondo le altre previsioni contenute nel citato articolo.