(massima n. 1)
L'art. 232 c.p.c. (in tema di mancata risposta all'interrogatorio) rimette alla facoltą discrezionale del giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti, mentre il corrispondente art. 218 c.p.c. abrogato poneva senz'altro, al riguardo, una presunzione iuris tantum di tacita confessione.