(massima n. 1)
L'impedimento alla presentazione al giudice per rispondere all'interrogatorio deferito in primo grado deve essere dimostrato in tale fase del processo, e non può essere dedotto per la prima volta in fase di appello né per contrastare le conseguenze di ordine probatorio che il giudice può avere tratto, a norma dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione, né tanto meno, al fine di essere riammesso, nella stessa fase d'appello, a rendere l'interrogatorio.